La Scuola

La Scuola

Il corso Triennale della Scuola di formazione specifica in medicina generale è organizzato e attivato dalla Regione Veneto in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 368/99 e s.m.i. ed ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema (DM 7 marzo 2006).

Il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale è riservato ai laureati in medicina e chirurgia iscritti al corrispondente albo professionale entro la data di inizio del corso che siano cittadini italiani, o di altro Stato membro dell’Unione Europea, o non comunitari in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 (come modificato dall’art. 7 della L. 6.8.2013 n. 97) anch’essi iscritti all’albo professionale italiano entro la data di inizio del corso.

La Responsabilità istituzionale della Formazione specifica in medicina generale ossia l’attività di programmazione e gestione in applicazione alla normativa di riferimento (compresi: bandi, costituzione delle commissioni di concorso e di esame, rapporti con il Ministero, verifica delle rendicontazioni, ecc.) è in capo alla U.O. Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali della Regione Veneto.

La Fondazione Scuola Sanità Pubblica è la struttura preposta alla formazione ed aggiornamento dei professionisti del Servizio Socio sanitario Regionale. Dal 2019 provvede alla gestione dei corsi compresa l’erogazione delle borse di studio ai corsisti ordinari (attività amministrativa di segreteria) – Sede fisica della Scuola.

OBBIETTIVI

ORGANIGRAMMA E FUNZIONI

Ammissione al corso

L’art. 24 del D. Lgs. 368/99, come modificato dal D. Lgs. 277/03, prevede che il diploma di formazione specifica in Medicina Generale si consegue a seguito di un corso di formazione della durata di tre anni.

La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale, né con il Servizio sanitario nazionale, né con il medico di medicina generale Tutor.

L’attivazione del Corso e la determinazione dei posti disponibili per ciascuna Regione avviene in base alla programmazione regionale, in accordo con le Regioni e il Ministero della Salute in relazione alle risorse disponibili.

L’ammissione al Corso ordinario avviene a seguito di concorso, che si svolge nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, fissati dal Ministero della salute, nelle sedi stabilite da ciascuna Regione. E’ composto da una prova scritta consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. In base al punteggio conseguito da ciascun candidato è formata una graduatoria regionale che viene scorsa entro i termini previsti di scorrimento fino a concorrenza dei posti disponibili secondo ordine di punteggio di chi ha conseguito l’idoneità. Il bando di concorso per l’ammissione al Corso viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione; la data del concorso, unica su tutto il territorio nazionale, viene pubblicata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Percorso formativo

Il percorso didattico della Scuola Regionale di Formazione specifica in Medicina Generale deve garantire il raggiungimento delle competenze professionali disciplinari attraverso una formazione teorica e pratica che includa acquisizione di adeguate abilità cliniche-organizzative e relazionali.

La frequenza obbligatoria comporta nel triennio un impegno a tempo pieno, per un totale di almeno 4.800 ore, delle quali:

  • 3200 ore per attività formativa di natura pratica (pari a 2/3 dell’offerta formativa), da svolgersi nelle strutture Ospedaliere e territoriali individuate dalla Regione e presso gli ambulatori dei Medici di medicina generale accreditati;
  • 1600 ore (pari a 1/3 dell’offerta formativa) per attività didattica teorica;

Per ogni altra disposizione, anche in materia di assenze e incompatibilità, si invita a consultare il documento “DISCIPLINA DELLA SCUOLA”

EMERGENZA CORONAVIRUS: variazioni sull’organizzazione della didattica

In virtù dell’andamento dello stato pandemico la Scuola può organizzare attività formative teoriche a distanza e prevedere lo svolgimento dei tirocini pratici alternativi e/o con modalità differenti.

EMERGENZA CORONAVIRUS: variazioni sulle incompatibilità lavorative

La materia è definita in ambito nazionale, ma è in fase di continua rivisitazione, anche alla luce della normativa emergenziale in corso, che ha previsto la compatibilità e computabilità di alcune attività lavorative correlate all’emergenza come attività pratiche. Per informazioni più dettagliate, trattandosi di verificare caso per caso ogni singola fattispecie, si invita a contattare direttamente la Segreteria della Scuola.

Scarica il documento “DISCIPLINA DELLA SCUOLA”

ATTIVITÀ PRATICA

ATTIVITÀ TEORICA

VALUTAZIONE ANNUALE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

LA TESI DI DIPLOMA

Normativa di riferimento

  • Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 187/L parte prima del 23/10/1999 che recepisce la “Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” e smi;
  • 401/2000 disciplina per iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia ante 31/12/1991;
  • Lgs. n. 277 dell’8 luglio 2003 (pubblicato sulla G.U. n. 161/L del 14/10/2003) che recepisce la “Direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico”;
  • Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 (pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13/03/2006 – serie generale) “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”;
  • Decreto del Ministero della Salute 28 agosto 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 205 del 04/09/2014 – serie generale) “Modifica del decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale.”;
  • Decreto Legge n. 35/2019, art. 12 comma 3, convertito con Legge n. 60/2019